Art. 2

In vigore dal 3 mag 1989
1. La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni. Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo. 2. Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzino taluni requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in questione non sono o cessano di essere compresi nel settore di applicazione della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate in vigore. 3. Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della definizione n. 53, del regolamento radio che fa parte della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano disponibili in commercio.
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Art. 2 Direttiva (UE) 1989/336 — Testo vigente | Portale Normativo