Art. 6
In vigore dal 3 mag 1989
1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle misure speciali seguenti:
a) le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, prese per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b) le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle speciali misure prese in virtù del paragrafo 1.
3. Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di informazioni appropriate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura della Commissione.
Storico versioni
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