Art. 10

In vigore dal 3 mag 1989
1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all', paragrafo 1, la conformità degli apparecchi alle disposizioni della presente direttiva è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi. Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appongono sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia il marchio CE di conformità. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario. Nell'allegato I sono riportate le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed al marchio CE. 2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente le norme di cui all', paragrafo 1 o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all' e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi. Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario. La conformità degli apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista nel paragrafo 1. Gli Stati membri presumono che questi apparecchi corrispondano ai requisiti in materia di protezione previsti all', ferme restando le disposizioni del presente paragrafo. 3. Qualora ancora non esistano le norme di cui all', paragrafo 1 e fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, gli apparecchi in questione possono continuare ad essere soggetti, a titolo transitorio fino al 31 dicembre 1992 al massimo, ai regimi nazionali in vigore alla data di adozione della presente direttiva, fatta salva la compatibilità di tali regimi con le disposizioni del trattato. 4. La conformità degli apparecchi di cui all', paragrafo 2 della direttiva 86/361/CEE alle disposizioni della presente direttiva, è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 5. La conformità alla presente direttiva degli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni definite dalla convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6. Questa disposizione non si applica agli apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati e destinati esclusivamente ai radioamatori menzionati all', paragrafo 3. 6. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri le autorità competenti previste al presente articolo e gli organismi abilitati a rilasciare gli attestati di certificazione CE di cui ai paragrafi 4 e 5. La Commissione pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco di tali autorità ed organismi e garantisce l'aggiornamento di detta informazione. La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità si limita a determinati settori specifici. Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato II per valutare gli organismi da notificare. Si suppone che gli organismi che rispondono ai criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfino i criteri summenzionati. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la propria autorizzazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più i criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
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