Art. 9

In vigore dal 3 mag 1989
1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno degli attestati previsti all' non è conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all', esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti previsti all', qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all', paragrafo 1; b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all', paragrafo 1; c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all', paragrafo 1. 2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure previste all'. 3. Se l'apparecchio non conforme è corredato di uno degli attestati previsti all', lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.
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