Art. 3

In vigore dal 3 mag 1989
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a far sì che gli apparecchi di cui all' possono essere immessi sul mercato o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, quando sono installati e opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1989/336 — Testo vigente | Portale Normativo