Art. 6

La direttiva 70/457/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il paragrafo 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1g luglio 1992 possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 le condizioni secondo le quali i paragrafo 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, gli Stati membri stessi possono applicare dette disposizioni ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali.»; 2) all', paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «c) per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.»; 3) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nel caso di varietà cui si applica il paragrafo 2, lettera a), si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 e nella misura in cui sia giustificato nell'interesse della libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, che le varietà devono risultare a un esame appropriato atte all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.»; 4) nell', paragrafo 2, dopo la prima frase è inserito il testo seguente: «La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinati unicamente a servire da componenti per le varietà finali.»; 5) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1g gennaio 1986 in uno o più Stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, le domande presentate da questo Stato membro entro il 31 dicembre 1986 sono prese in considerazione, fatto salvo il paragrafo 1, purché le domande siano formulate nell'ambito previsto al paragrafo 3, lettera c), prima alternativa.»; 6) all'articolo 15, paragrafo 7, è aggiunto il testo seguente: «Per quanto riguarda la Grecia, per le domande presentate da questo Stato membro al massimo il 31 dicembre 1985 e formulate nel quadro previsto al paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, la scadenza prevista al paragrafo 1 può essere rinviata al massimo al 31 dicembre 1987.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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