Art. 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) all', paragrafo 1, lettera E, i termini «bb)» sono sostituiti da «aa) bis e bb)»; 2) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»; 3) l'articolo 12 diventa l'articolo 12, paragrafo 1. 4) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente: «2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all', paragrafo 1.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»; 6) all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), i termini «bb)» sono sostituiti da «aa) bis e bb)»; 7) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente: «- specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o di barbabietole da foraggio, «- varietà, indicata almeno in caratteri latini,»; 8) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15 1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole - provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e - raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, lettera A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 2. Le sementi di barbabietole raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al paragrafo 1, sono - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto previsto all', paragrafo 1, e - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C. 3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole - provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e - raccolte in un paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equilvalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»; 9) nell'allegato III, lettera A, I, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,»; 10) nell'allegato III, lettera A, I, al punto 5 è aggiunta la frase seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»; 11) nell'allegato III, lettera B, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente: «6. Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,»; 12) nell'allegato III, lettera B, al punto 7 è aggiunta la frase seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»; 13) è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO IV Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro A. Indicazioni prescritte per l'etichetta - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio, - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione "sementi non definitivamente certificate''. B. Colore dell'etichetta L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento - Autorità che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento. - Quantità di sementi raccolte e numero di colli. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono. - Se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»
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