Art. 10
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
In vigore dal 13 giu 1988
- all', punto 11 e all', punto 9, con effetto a decorrere dal 1g luglio 1982;
- all', punto 12 con effetto a decorrere dal 1g gennaio 1983;
- all', punti 5 e 6 e all', punti 6 e 10 con effetto a decorrere dal 1g gennaio 1986;
- all', punti 8, 17, 20 e 28, all', punti 18, 31 e 37 e all', punti 10, 19, 23 e 25, laddove tali disposizioni prescrivano l'indicazione sull'etichetta delle sementi della denominazione botanica di una specie ed anche all', punto 8, all', punto 10, all', punto 20, all', punto 12 ed all', punto 18, non oltre il 1g luglio 1992;
- alle altre disposizioni della presente direttiva non oltre il 1g luglio 1990 al più tardi.
Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
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