Art. 5
La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 13 giu 1988
1) all', paragrafo 1, lettera B, dopo i termini «Sementi di base» sono aggiunti i termini «(varietà diverse dagli ibridi di girasole)»;
2) all', paragrafo 1, lettera B, è aggiunto il testo seguente:
«B bis. Sementi di base (ibridi di girasole):
1. Sementi di base di linee inbred: sementi
a) che, fatto salvo l', rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base, e
b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base di ibridi semplici: sementi
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
c) che, fatto salvo quanto disposto all', rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base, e
c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.»;
3) all', paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese, il termine «descriptions» è sostituito con «names»;
4) all', il paragrafo 1 ter diventa 1 quater;
5) all' è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.»;
6) all', paragrafo 2, lettera b) del testo in lingua inglese inserire i termini «or linseed» dopo il termine «flax»;
7) l' diventa l', paragrafo 1;
8) all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all', paragrafo 1.»;
9) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;
10) all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:
«- specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in carattere latini,
«- varietà, indicata almeno in caratteri latini,»;
11) all'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;
12) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 14
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra
- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro,
devono, a richiesta a senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
2. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono
- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all', paragrafo 1 e
- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.
3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra
- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
- raccolte in un paese terzo,
devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»;
13) l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 22
Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 20, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 1:
a) per quanto riguarda la specie seguente:
- cartamo;
b) per quanto riguarda le altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio»;
14) nell'allegato I, punto 2, terza riga della tabella, sono soppressi i termini «Helianthus annuus»;
15) nell'allegato I, punto 2, alla tabella è aggiunto il testo seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
16) all'allegato I, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di Helianthus annuus, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.
Per la produzione di sementi di varietà ibride di Helianthus annuus le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o ristorazione della fertilità.
In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp.:
Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alle varietà non può superare:
- 1 per 30 m² per le sementi di base,
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.
B. Ibridi di Helianthus annuus:
a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
aa) per la produzione di sementi di base:
ii) linea inbred: 0,2
ii) ibridi semplici:
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: 0,2
- genitore femminile: 0,5
bb) per la produzione di sementi certificate:
- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: 0,5
- componente femminile: 1,0
16. "3. B. b) per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:
aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare
lo 0,5;
cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5;
dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1 bis sono rispettate le seguenti condizioni: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.»;
17) nell'allegato I, punto 5, il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente:
«B. Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione»;
18) nell'allegato II, parte I, dopo il punto 1 è inserito il testo seguente:
«1bis. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 3, lettera B, b), dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile e un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto fra sementi parentali maschili sterili e il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2:1.»;
19) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 5 è aggiunta la seguente frase:
«indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportato in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;
20) nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunta la frase seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;
21) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 6 è aggiunto il testo seguente:
«indicata almeno in carattere latini.»;
22) nell'allegato IV, lettera A, a), è aggiunto il punto seguente:
«10 bis. Nel caso di varietà ibride o linee inbred
- per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammesse conformemente alla direttive 70/457/CEE:
il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato,
nal caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;
- per le sementi di base negli altri casi:
il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
- per le sementi certificate:
il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine ''ibrido''.»;
23) nell'allegato IV, lettera A, b), punto 6, è aggiunta la frase seguente: «, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;
24) nell'allegato IV, lettera A, b) è aggiunta la frase seguente:
«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli incovenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;
25) è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO V
Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola ''componente''.
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola ''ibrido''.
- Numero di riferimento del campo o della partita,
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione ''sementi non definitivamente certificate''.
Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
B. Colore dell'etichetta
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizione prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:380:oj#art-5