Art. 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) all', paragrafo 1, lettera A, a) i termini: «Bromus catharticus Vahl Bromo Bromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska» sono aggiunti dopo i termini: «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. e K. B. Presl Avena altissima» e alla lattera c), i termini: «Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia» sono aggiunti dopo i termini: «Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. van medullosa thell + var. viridis L. Cavolo da foraggio»; 2) all', paragrafo 1 bis, nel testo in lingua inglese il termine «descriptions» è sostituito dal termine «names»; 3) all', i paragrafi 1 ter e 1 quater diventano rispettivamente 1 quater e 1 quinquies; 4) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»; 5) l' diventa l', paragrafo 1; 6) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all', paragrafo 1»; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Al fine di trovare migliori alternative o taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 21. Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti nella presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»; 8) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente: «- specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini, «- varietà, indicata almeno in caratteri latini;»; 9) all'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»; 10) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15 1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e - raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 2. Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all', paragrafo 1, e - accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C. 3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e - raccolte in un paese terzo, debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»; 11) all'allegato I, paragrafo 2, alla prima colonna della tabella, dopo i termini «Brassica spp.» sono inseriti ogni volta i termini «Phacelia tanacetifolia»; 12) nella seconda frase del testo in lingua francese dell'allegato I, punto 3, il termine «la varieté» è sostituito dal termine «l'espèce»; 13) nel titolo della colonna 4 del testo in lingua francese dell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A, il termine «animale» è sostituito dal termine «minimale»; 14) nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le linee seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 15) nell'allegato II, parte II, punto 2, lettera A, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica convar. acephala sono inserite rispettivamente le linee seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 16) nell'allegato III, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le linee seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 17) nell'allegato IV, lettera A, I, a), punto 4, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»; 18) nell'allegato IV, lettera A, I, a), è aggiunta la frase seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»; 19) nell'allegato IV, lettera A, I, a), punto 5, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini»; 20) nell'allegato IV, lettera A, I, b), punto 5, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»; 21) nell'allegato IV, lettera A, I b), è aggiunta la frase seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»; 22) nell'allegato IV, lettera A, I, c), punto 4, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini «indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini»; 23) nell'allegato IV, lettera A, I, c), punto 4, ultima frase, i termini «al fornitore» sono sostituiti da «all'acquirente»; 24) nell'allegato IV, lettera B, a), punto 6, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»; 25) nell'allegato IV, lettera B, a), punto 7, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»; 26) nell'allegato IV, lettera B, b), punto 6, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»; 27) nell'allegato IV, lettera B, c), punto 11, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini, «, indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini»; 28) è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO V Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro A. Indicazioni prescritte per l'etichetta - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione "sementi non definitivamente certificate". Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento - Autorità che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantità di sementi raccolte e numero di colli. - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. - Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»
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