Art. 4
La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 13 giu 1988
1) l' diventa l', paragrafo 1;
2) all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all', paragrafo 1.»;
3) all'articolo 13, paragrafo 4, lettera c), il testo del quarto e del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:
«- specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi,
«- varietà, indicata almeno in caratteri latini,»;
4) nell'allegato III, lettera A, punto 4, è aggiunto il testo seguente:
«, indicata almeno in caratteri latini».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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