Art. 4

La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) l' diventa l', paragrafo 1; 2) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all', paragrafo 1.»; 3) all'articolo 13, paragrafo 4, lettera c), il testo del quarto e del quinto trattino è sostituito dal testo seguente: «- specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, «- varietà, indicata almeno in caratteri latini,»; 4) nell'allegato III, lettera A, punto 4, è aggiunto il testo seguente: «, indicata almeno in caratteri latini».
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La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue: (Art. 4 Direttiva (UE) 1988/380) — Testo vigente | Portale Normativo