Art. 9

1. Gli Stati membri possono permettere:

In vigore dal 7 giu 1988
a) che l'etichettatura di cui all' possa essere effettuata in altro modo adeguato sugli imballaggi che sono di dimensioni ridotte o che sono altrimenti inadatti per consentire una etichettatura conforme all', paragrafi 1 e 2; b) che, in deroga agli gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono esplosivi, né molto tossici, né tossici, possano non recare etichette o possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi. 2. Se uno Stato membro si avvale delle facoltà di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione.
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