Art. 7
1. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile:
In vigore dal 7 giu 1988
a) designazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
c) il nome chimico della o delle sostanze presenti nel preparato secondo le seguenti condizioni:
ii) - per i preparati classificati T+, T, Xn conformemente all', debbono essere prese in considerazione soltanto le sostanze T+, T, Xn presenti la cui concentrazione è pari o superiore ai loro limiti rispettivi più bassi (limite Xn) fissati nell'allegato I della presente direttiva o della direttiva 67/548/CEE;
- per i preparati classificati C, conformemente all', debbono essere prese in considerazione soltanto le sostanze C presenti la cui concentrazione è pari o superiore al limite più basso (limite Xi) fissato nell'allegato I della presente direttiva o della direttiva 67/548/CEE;
- per i preparati cui si applica una delle frasi R 42, R 43 o R 42/43 conformemente all' devono essere prese in considerazione soltanto le sostanze a cui si applicano le frasi suddette presenti in concentrazione pari o superiore al limite fissato nell'allegato I della presente direttiva o della direttiva 67/548/CEE;
ii) in linea generale un massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di rischi più rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti denominazioni di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.
Se il preparato è associato, conformemente alle disposizioni dell', a una delle frasi tipo R 39, R 40, R 42, R 43, R 42/43, R 45, R 46, R 47 e/o R/48, deve essere menzionato il nome della o delle sostanze.
Il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o ad una delle nomenclature internazionalmente riconosciute qualora la sostanza non figuri ancora nel suddetto allegato.
Qualora si possa dimostrare che l'indicazione dell'identità chimica di una sostanza nociva a cui non si applichi nessuna delle frasi R qui sopra menzionate ai sensi della presente direttiva sull'etichetta di un preparato comprometterebbe il carattere riservato della sua proprietà, il fabbricante di preparati è autorizzato a designare tale sostanza con una denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali più significativi o con un'altra denominazione.
In tal caso il fabbricante ne deve informare le autorità dello Stato membro in cui il preparato è immesso sul mercato per la prima volta. Dette autorità trasmettono l'informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Le informazioni riservate portate a conoscenza delle autorità di uno Stato membro o della Commissione devono venir trattate secondo le disposizioni dell', paragrafo 4 della direttiva 67/548/CEE;
d) i simboli, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, conformemente all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 67/548/CEE unitamente all'allegato II e, per i preparati presentati sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE per quanto concerne il pericolo di infiammabilità.
Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo:
- l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli C ed X;
- l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
- l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
e) le frasi tipo indicanti i rischi specifici derivanti da questi pericoli (frasi R).
Le indicazioni relative ai rischi specifici (frasi R) devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta il preparato sul mercato, in conformità dell'allegato I della presente direttiva e dell'allegato VI, punto II D della direttiva 67/548/CEE.
In generale, non è necessario menzionare più di quattro frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate nel detto allegato III sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo dovranno coprire l'insieme dei rischi principali presentati dal preparato.
Pertanto, se un preparato è classificato contemporaneamente come nocivo od irritante, esso deve essere etichettato come nocivo e la sua duplice proprietà nociva ed irritante deve essere menzionata con le frasi R adeguate.
Non è necessario menzionare le frasi tipo "estremamente infiammabile" oppure "facilmente infiammabile" se riprendono una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione della precedente lettera d);
f) le frasi tipo indicanti i consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato (frasi S).
Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) debbono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta detto preparato sul mercato, in conformità dell'allegato II della presente direttiva e dell'allegato VI, punto II D della direttiva 67/548/CEE.
In linea di massima non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le frasi combinate indicate nel suddetto allegato IV sono considerate frasi uniche.
L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.
Per i preparati comburenti, facilmente infiammabili ed infiammabili, non è necessario ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati irritanti, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una sensibilizzazione;
g) il quantitativo nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati venduti dal dettaglio.
2. Le disposizioni speciali applicabili a taluni preparati figurano nell'allegato II.
3. L', paragrafo 6, lettera a) si applica, mutatis mutandis, all'etichettatura.
4. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati che rientrano nella presente direttiva non possono figurare indicazioni come "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non pericoloso.
Storico versioni
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