Art. 14
In vigore dal 7 giu 1988
1. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un preparato, benché conforme alla presente direttiva, può costituire un pericolo a causa della sua classificazione, imballaggio o etichettatura, tale Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato del preparato pericoloso. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta al più presto gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende le misure del caso.
Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adeguamenti sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE. In questo caso, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.
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