Art. 12
In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi, compresa la composizione chimica, immessi sul mercato.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso d'urgenza.
Gli Stati membri vigilano affinché le informazioni non siano utilizzate per altri scopi.
Per i preparati già commercializzati gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dalla sua adozione.
Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni che questi richiedono per poter svolgere i loro compiti.
Storico versioni
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