Art. 17

In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 10 e GU n. C 353 del 30. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 73 e decisione del 13 aprile 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (5) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10. (6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7. (7) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57.(8) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23. (9) GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11. (10) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.(11) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13. (12) GU n. L 144 del 30. 5. 1984, pag. 1.(13) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. (14) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 36. (15) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. (16) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 38. (17) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. (18) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.(19) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.(20) Per "sostanze molto corrosive" ai sensi della presente direttiva si intendono le sostanze che recano il simbolo C e la frase di rischio R 35. ALLEGATO I LIMITI DI CONCENTRAZIONE DA UTILIZZARE PER APPLICARE IL METODO CONVENZIONALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE AI SENSI DELL', PARAGRAFO 5 Occorre valutare tutti i rischi che l'uso di una sostanza può comportare per la salute. A tal fine gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi: - effetti acuti letali, - effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, - effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata; - effetti corrosivi, - effetti irritanti, - effetti sensibilizzanti; - effetti cancerogeni, - effetti mutageni, - effetti teratogeni. La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione in relazione alla classificazione della sostanza, ossia al simbolo e alle frasi di rischio. Pertanto, data la norma di priorità dei simboli, è importante considerare, oltre al simbolo stesso, tutte le frasi di rischi particolari relative a ciascuna sostanza considerata. 1. Effetti acuti letali I limiti di concentrazione fissati nella tabella I determinano la classificazione del preparato per quanto riguarda la concentrazione singola della o delle sostanze presenti, di cui è anche indicata la classificazione. TABELLA I Classificazione della sostanza Classificazione del preparato T+ T Xn T+ con R 26, R 27, R 28 conc. · 7 % 1 % § conc. < 7 % 0,1 % § conc. < 1 % T+ con R 23, R 24, R 25 conc. · 25 % 3 % § conc. < 25 % Xn con R 20, R 21, R 22 conc. · 25 % Le frasi di rischio R dovranno essere attribuite al preparato secondo i seguenti criteri: - l'etichetta dovrà obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata; - in linea di massima le frasi R scelte dovrebbero essere quelle applicabili alla o alle sostanze presenti in concentrazioni corrispondenti alla classificazione più rigorosa. 2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una sigola esposizione (R 39-R 40) i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R che dovrà accompagnarlo. TABELLA II Classificazione della sostanza Classificazione del preparato T+ T Xn T+ con R 39 conc. · 10 % R 39 (*) obbligatoria 1 % § conc. < 10 % R 49 (*) obbligatoria 0,1 % § conc. < 1 % R 40 (*) obbligatoria T+ con R 39 conc. · 10 % R 39 (*) obbligatoria 1 % § conc. < 10 % R 40 (*) obbligatoria Xn con R 40 conc. · 10 % R 40 (*) obbligatoria (*) In base alla Guida all'etichettatura dell'allegato VI, punto II D debbono inoltre essere indicate, secondo la classificazione, le frasi tipo da R 20 a R 28, per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione. 3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R 48) i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R che dovrà accompagnarlo. TABELLA III Classificazione della sostanza Classificazione del preparato T Xn T con R 48 conc. · 10 % R 48 (*) obbligatoria 1 % § conc. < 10 % R 48 (*) obbligatoria Xn con R 48 conc. · 10 % R 48 (*) obbligatoria (*) In base alla Guida all'etichettatura dell'allegato VI, punto II D debbono inoltre essere indicate, secondo la classificazione, le frasi tipo da R 20 a R 28, per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione. 4. Effetti corrosivi ed irritanti Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R 34-R 35) o effetti irritanti (R 36, R 37, R 38, R 41) i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA IV Classificazione della sostanza e/o frase tipo di rischio che la caratterizza Classificazione del preparato e frase tipo di rischio almeno C con R 35 almeno C con R 34 almeno Xi con R 41 almeno Xi con R 36, 37, 38 Almeno C con R 35 conc. · 10 % R 35 obbliga- toria 5 % § conc. < 10 % R 34 obbligatoria 1 % § conc. < 5 % R 36/38 obbligatorie Almeno C con R 34 conc. · 10 % R 34 obbligatoria 5 % § conc. < 10 % R 36/38 obbligatorie Almeno Xi con R 41 conc. · 10 % R 41 obbliga- toria 5 % § conc. < 10 % R 36 obbligatoria Almeno Xi con R 36, 37, 38 conc. · 20 % R 36, R 37 o R 38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate 5. Effetti sensibilizzanti Le sostanze che producono tali effetti sono classificate: - almeno come nocive (Xn), ed etichettate con R 42, se questo effetto può essere prodotto mediante inalazione, - almeno come irritanti (Xi), ed etichettate con R 43, se questo effetto può essere prodotto mediante contatto con la pelle, - almeno come nocive (Xn), ed etichettate con R 42/43, se questo può essere prodotto in entrambi i modi. I limiti di concentrazione singola fissati nella tabella V determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R che dovrà accompagnarlo. TABELLA V Classificazione della sostanza Classificazione del preparato e frase tipo di rischio almeno Xn con R 42 almeno Xi con R 43 Almeno Xn con R 42 conc. · 1 % R 42 obbligatoria Almeno Xi con R 43 conc. · 1 % R 43 obbligatoria Almeno Xn con R 42/43 conc. · 1 % R 42/43 obbligatoria 6. Effetti cancerogeni, mutageni, teratogeni Per le sostanze che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limiti specifiche non figurano ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, nonché per quelle che, conformemente al punto 3.1.1 della direttiva 83/467/CEE, sono provvisoriamente etichettate con la frase R 40, i limiti di concentrazione di cui alla tabella VI determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R obbligatoria da assegnargli. TABELLA VI Sostanza Classificazione del preparato e frase tipo di rischio almeno T almeno Xn Almeno T con R 45 per le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 · 0,1 % R 45 obbligatoria Almeno Xn con R 40 per le sostanze cancerogene della categoria 3 · 1 % R 40 obbligatoria Almeno T con R 46 per le sostanze mutagene della categoria 1 · 0,1 % R 46 obbligatoria Almeno Xn con R 46 per le sostanze mutagene della categoria 2 · 0,1 % R 46 obbligatoria Almeno Xn con R 40 per le sostanze mutagene della categoria 3 · 1 % R 40 obbligatoria Almeno T con R 47 per le sostanze teratogene della categoria 1 · 0,5 % R 47 obbligatoria Almeno Xn con R 47 per le sostanze teratogene della categoria 2 · 5 % R 47 obbligatoria Almeno Xn con R 40 provvisoria ai sensi del § 3.1.1 della direttiva 83/467/CEE · 1 % R 40 obbligatoria ALLEGATO II DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI 1. PREPARATI CLASSIFICATI MOLTO TOSSICI, TOSSICI O CORROSIVI VENDUTI AL DETTAGLIO 1.1. L'etichetta dell'imballaggio contenente detti preparati oltre ai consigli di prudenza specifici, deve recare obbligatoriamente i consigli di prudenza: S 1/S 2 e S 4. 1.2. L'imballaggio contenente detti preparati deve essere accompagnato, qualora fosse materialmente impossibile apporla direttamente, da una precisa istruzione per l'uso comprensibile a tutti, comprendente, all'occorrenza, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto. 2. PREPARATI CONTENENTI PIOMBO 2.1. Pitture e vernici L'etichetta dell'imballaggio di pitture e vernici il cui tenore in piombo totale determinato conformemente alla norma ISO 6503-1984 è superiore allo 0,25 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato deve recare una delle seguenti indicazioni: "Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini." Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, l'indicazione può essere la seguente: "Attenzione! Contiene piombo." 3. PREPARATI CONTENENTI CIANOACRILATI 3.1. Colle L'imballaggio che contiene direttamente colle a base di cianoacrilato deve recare le seguenti indicazioni: "Cianoacrilato Pericolo Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Conservare fuori dalla portata dei bambini." All'imballaggio devono essere allegati gli opportuni consigli di prudenza. 4. PREPARATI CONTENENTI ISOCIANATI L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero, ecc., tal quali o in miscuglio) deve recare le seguenti indicazioni: "Contiene isocianati. Si vedano le avvertenze del fabbricante." 5. PREPARATI CONTENENTI COMPOSTI EPOSSIDICI CON PESO MOLECOLARE MEDIO · 700 L'etichetta dell'imballagio dei preparati contenenti composti epossidici con peso molecolare medio · 700 deve recare le seguenti indicazioni: "Contiene composti epossidici. Si vedano le avvertenze del fabbricante." 6. PREPARATI DESTINATI AD ESSERE APPLICATI MEDIANTE POLVERIZZAZIONE L'etichetta dell'imballaggio dei preparati destinati ad essere applicati mediante polverizzazione deve recare i consigli di prudenza S 23 e S 38 oppure S 23 e S 51 a seconda dei criteri di applicazione definiti dalla direttiva 83/467/CEE.
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