Art. 16
In vigore dal 7 giu 1988
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Sei mesi più tardi gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Dalla data di applicazione della presente direttiva, le direttive 73/173/CEE e 77/728/CEE non sono più applicabili. Nondimeno, i preparati la cui classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura sono conformi alle prescrizioni delle direttive summenzionate possono ancora essere immessi sul mercato sino a un anno dalla data precitata.
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