Art. 5

In vigore dal 7 giu 1988
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che i preparati che rientrano nella presente direttiva possano essere messi sul mercato soltanto se sono conformi alle disposizioni di questa. 2. In caso di dubbio sulla conformità di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono chiedere ragguagli circa la composizione del preparato nonché ogni altra informazione utile. 3. A tal fine, il fabbricante o i responsabili dell'immissione in commercio del preparato tengono a disposizione dell'autorità degli Stati membri i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato stesso.
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