Art. 8
In vigore dal 7 giu 1988
1. Se le indicazioni prescritte dall' si trovano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale.
Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:
Capacità dell'imballaggio Formato (in millimetri) - inferiore o pari a 3 litri possibilmente almeno 52×74 - superiore a 3 litri e inferiore e pari a 50 litri almeno 74×105 - superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri almeno 105×148 - superiore a 500 litri almeno 148×210 Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.
Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente indicazioni complementari di igiene o di sicurezza.
2. L'etichetta non è richiesta quando l'imballaggio stesso porta bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta e, nel caso previsto dal paragrafo 2, dell'imballaggio, devono essere tali da far risultare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.
4. Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione dei preparati pericolosi sul mercato del loro territorio, che l'etichettatura sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.
5. I requisiti di etichettatura prescritti dalla presente direttiva si considerano soddisfatti:
a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è etichettato conformemente ai rego- lamenti internazionali in materia di trasporto di preparati pericolosi e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati conformemente alla presente direttiva;
b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è etichettato conformemente ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi e conformemente all' paragrafo 2, lettere a), b), c), e), e f), e paragrafo 3.
Per i preparati pericolosi che non escono dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi.
Storico versioni
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