Art. 3

In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 53 del 24. 2. 1984, pag. 7 e GU n. C 121 del 7. 5. 1987, pag. 7. (2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 148 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 343 del 24. 12. 1984, pag. 34. (4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2. (5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. (6) GU n. C 163 del 30. 6. 1979, pag. 1. (7) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1. (8) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 55. (9) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1. (10) GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 20. (11) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23. (12) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22. (13) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71. (14) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23. (15) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20. (16) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22. ALLEGATO Prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all', paragrafo 2 Prodotti indicati: - all'allegato III, punto 1 della direttiva 75/106/CEE (Vini, bevande non spumanti, vermut), - all'allegato III, punto 2 della direttiva 75/106/CEE (Vini spumanti, sidro, ecc.), - all'allegato III, punto 3 della direttiva 75/106/CEE (Birre), - all'allegato III, punto 4 della direttiva 75/106/CEE (Bevande alcoliche, acquaviti e distillati), - all'allegato III, punto 5 della direttiva 75/106/CEE (Aceti), - all'allegato III, punto 6 della direttiva 75/106/CEE (Oli), - all'allegato III, punto 7 della direttiva 75/106/CEE (Latte e bevande a base di latte), - all'allegato III, punto 8 della direttiva 75/106/CEE (Acque minerali, gassose), - all'allegato III, punto 9 della direttiva 75/106/CEE (Succhi di frutta e succhi di ortaggi), - all'allegato I, punto 1.7 della direttiva 80/232/CEE (Caffè [leccetto liofilizzato e solubile] e cicoria), - all'articolo 4 della direttiva 77/436/CEE (Estratti di caffè e di cicoria), - all'articolo 6 della direttiva 73/241/CEE (Prodotti a base di cioccolato e cacao), - all', punti 1, 2 e 3 della direttiva 73/437/CEE e all'allegato I, punto 1.4 della direttiva 80/232/CEE (Zuccheri), - all'allegato I, punto 1.1 della direttiva 80/232/CEE (Burro), - all'allegato I, punto 1.2 della direttiva 80/232/CEE (Formaggi freschi), - all'allegato I, punto 1.3 della direttiva 80/232/CEE (Sale fino e sale grosso), - all'allegato I, punto 1.5.1 della direttiva 80/232/CEE (Farine, semole, fiocchi, e semolini), - all'allegato I, punto 1.5.2 della direttiva 80/232/CEE (Paste alimentari), - all'allegato I, punto 1.5.3 della direttiva 80/232/CEE (Riso), - all'allegato I, punto 1.5.4 della direttiva 80/232/CEE (Fiocchi di cereali), - all'allegato I, punto 1.6 della direttiva 80/232/CEE (Legumi secchi e frutta secche), - all'allegato II, punto 1 della direttiva 80/232/CEE (Prodotti vegetali conservati e semiconservati), - all'allegato I, punto 1.8.1 della direttiva 80/232/CEE (Frutta, ortaggi e patate surgelate), - all'allegato I, punto 1.8.2 della direttiva 80/232/CEE (Filetti e porzioni di pesci surgelati), - all'allegato I, punto 1.8.3 della direttiva 80/232/CEE (Bastoncini di pesce surgelati), - all'allegato I, punto 2 della direttiva 80/232/CEE (Gelati), - all'allegato I, punto 3 della direttiva 80/232/CEE (Alimenti secchi per cani e gatti), - all'allegato II, punto 2 della direttiva 80/232/CEE (Alimenti sugosi per cani e gatti).
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