Art. 1

La direttiva 79/581/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 7 giu 1988
1) il testo dell', paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente: « 2. La presente direttiva non si applica ai prodotti alimentari commercializzati in alberghi, ristoranti, locali per la somministrazione di bevande, ospedali, mense ed aziende simili, che vengono consumati sul posto, né ai prodotti alimentari acquistati ai fini di un'attività professionale o commerciale o ai prodotti alimentari forniti in occasione di una prestazione di servizi. 3. Gli Stati membri possono disporre che la presente direttiva non sia applicata ai prodotti alimentari venduti in fattoria o tra privati. »; 2) il testo dell', lettere b) e f) è sostituito dal testo seguente: « b) prodotto alimentare preconfezionato: un prodotto già imballato, fuori della presenza del consumatore, avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio; f) prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo o di un litro del prodotto alimentare, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2 e l', secondo comma. »; 3) l' è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. I prodotti alimentari di cui all' recano l'indicazione del prezzo di vendita alle condizioni di cui all'articolo 4. 2. I prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato e i prodotti alimentari preconfezionati in quantità variabile recano anche l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatti salvi gli articoli da 7 a 10. »; b) i paragrafi 2 e 3 divengono i paragrafi 3 e 4; 4) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere inequivocabili, facilmente identificabili e chiaramente leggibili. Ogni Stato membro può stabilire che tali indicazioni di prezzo avvengano secondo modalità particolari quali segnatamente l'affissione, la marcatura degli scaffali o l'etichettatura.
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