Art. 5
In vigore dal 7 giu 1988
La pubblicità scritta o stampata ed i cataloghi che menzionino il prezzo di vendita dei prodotti alimentari di cui all' indicano il prezzo per unità di misura, fatto salvo l', paragrafo 2. »;
5) l'articolo 7 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:
a) i prodotti alimentari esentati dall'obbligo di indicare il peso o il volume (in particolare i prodotti alimentari commercializzati al pezzo);
b) prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;
c) prodotti alimentari commercializzati nei distributori automatici;
d) piatti preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;
e) prodotti di fantasia;
f) imballaggi collettivi di cui all'articolo 4, primo comma della direttiva 80/232/CEE quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità comunitaria. »;
b) nel paragrafo 4 i termini « 5 grammi o millilitri » sono sostituiti dai termini « 50 grammi o millilitri ».
6) il testo degli articoli 8 e 9 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 8
1. L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non si applica:
- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 73/241/CEE,
- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 73/241/CEE,
- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all', punti 1), 2) e 3) della direttiva 73/437/CEE,
- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 4 della direttiva 77/436/CEE,
- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato III, punti 1, 2, 4, 5, 6 della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di volumi nominali di contenuto menzionate nelle colonne I e II di detto allegato;
- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato I (eccetto i punti 1.2, 1.5.4, 1.8, 2 e 3 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali di contenuto menzionate nel suddetto allegato. 2. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo d'indicare il prezzo per unità di misura:
- i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato III, punti 3, 7, 8, 9 della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati in volumi nominali elencati nelle colonne I e II di detto allegato;
- i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato III della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati in bottiglie riutilizzabili di volume nominale di 0,70 litri, e i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui ai punti 1 c), 2 b), 3 e 7 dell'allegato III della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati in bottiglie riutilizzabili di volume nominale di 0,5 pint, 1,0 pint, 1 1 / 3 pint e 2,0 pint;
- i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato I, punti 1.2, 1.5.4, 1.8, 2 e 3 e nell'allegato II, punti 1 e 2 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali menzionate nei suddetti allegati, e i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato I della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati in gamme di capacità indicate nell'allegato III di tale direttiva.
3. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti alimentari preconfezionati di cui ai paragrafi 1 e 2, se sono commercializzati in quantità inferiori al più basso o superiore al più elevato dei valori previsti dalle gamme comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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