Art. 10

In vigore dal 7 giu 1988
A titolo transitorio, è concesso agli Stati membri un periodo di sette anni a decorrere dall'adozione della direttiva 88/314/CEE (1) per applicare le disposizioni della presente direttiva che riguardano i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato. Durante tale periodo transitorio, si possono mantenere in vigore le misure o prassi nazionali relative a tali prodotti alimentari, esistenti al momento dell'adozione della direttiva 88/314/CEE. Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale le prescrizioni comunitarie relative alle unità di misura autorizzano l'uso delle unità di misura del sistema imperiale, le autorità nazionali competenti dell'Irlanda e del Regno Unito stabiliscono per ogni prodotto alimentare o categoria di prodotti alimentari, le unità di massa o di volume del sistema internazionale o del sistema imperiale per le quali è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura.
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