Art. 11

In vigore dal 7 giu 1988
1. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti preconfezionati, commercializzati in determinati piccoli negozi al dettaglio e consegnati direttamente all'acquirente dal venditore, se l'indicazione del prezzo per unità di misura: - può rappresentare un onere eccessivo per tali negozi, oppure - risulta molto difficilmente praticabile a causa del numero dei prodotti messi in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita o delle condizioni specifiche di talune forme di commercio, come alcuni casi di vendite ambulanti. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'obbligo di indicare i prezzi in forza di disposizioni nazionali più severe esistenti al momento dell'adozione della direttiva 88/314/CEE; (1) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19. » 8) gli diventano rispettivamente gli articoli 12 e 13; 9) è aggiunto l'allegato della presente direttiva.
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