Art. 3
In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 53 del 24. 2. 1984, pag. 7 e GU n. C 121 del 7. 5. 1987, pag. 7.
(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 148 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 343 del 24. 12. 1984, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2.
(5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19.
(6) GU n. C 163 del 30. 6. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.
(8) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 55.
(9) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.
(10) GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 20.
(11) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23.
(12) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22.
(13) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71.
(14) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.
(15) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.
(16) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22.
ALLEGATO
Prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all', paragrafo 2
Prodotti indicati:
- all'allegato III, punto 1 della direttiva 75/106/CEE (Vini, bevande non spumanti, vermut),
- all'allegato III, punto 2 della direttiva 75/106/CEE (Vini spumanti, sidro, ecc.),
- all'allegato III, punto 3 della direttiva 75/106/CEE (Birre),
- all'allegato III, punto 4 della direttiva 75/106/CEE (Bevande alcoliche, acquaviti e distillati),
- all'allegato III, punto 5 della direttiva 75/106/CEE (Aceti),
- all'allegato III, punto 6 della direttiva 75/106/CEE (Oli),
- all'allegato III, punto 7 della direttiva 75/106/CEE (Latte e bevande a base di latte),
- all'allegato III, punto 8 della direttiva 75/106/CEE (Acque minerali, gassose),
- all'allegato III, punto 9 della direttiva 75/106/CEE (Succhi di frutta e succhi di ortaggi),
- all'allegato I, punto 1.7 della direttiva 80/232/CEE (Caffè [leccetto liofilizzato e solubile] e cicoria),
- all'articolo 4 della direttiva 77/436/CEE (Estratti di caffè e di cicoria),
- all'articolo 6 della direttiva 73/241/CEE (Prodotti a base di cioccolato e cacao),
- all', punti 1, 2 e 3 della direttiva 73/437/CEE e all'allegato I, punto 1.4 della direttiva 80/232/CEE (Zuccheri),
- all'allegato I, punto 1.1 della direttiva 80/232/CEE (Burro),
- all'allegato I, punto 1.2 della direttiva 80/232/CEE (Formaggi freschi),
- all'allegato I, punto 1.3 della direttiva 80/232/CEE (Sale fino e sale grosso),
- all'allegato I, punto 1.5.1 della direttiva 80/232/CEE (Farine, semole, fiocchi, e semolini),
- all'allegato I, punto 1.5.2 della direttiva 80/232/CEE (Paste alimentari),
- all'allegato I, punto 1.5.3 della direttiva 80/232/CEE (Riso),
- all'allegato I, punto 1.5.4 della direttiva 80/232/CEE (Fiocchi di cereali),
- all'allegato I, punto 1.6 della direttiva 80/232/CEE (Legumi secchi e frutta secche),
- all'allegato II, punto 1 della direttiva 80/232/CEE (Prodotti vegetali conservati e semiconservati),
- all'allegato I, punto 1.8.1 della direttiva 80/232/CEE (Frutta, ortaggi e patate surgelate),
- all'allegato I, punto 1.8.2 della direttiva 80/232/CEE (Filetti e porzioni di pesci surgelati),
- all'allegato I, punto 1.8.3 della direttiva 80/232/CEE (Bastoncini di pesce surgelati),
- all'allegato I, punto 2 della direttiva 80/232/CEE (Gelati),
- all'allegato I, punto 3 della direttiva 80/232/CEE (Alimenti secchi per cani e gatti),
- all'allegato II, punto 2 della direttiva 80/232/CEE (Alimenti sugosi per cani e gatti).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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