Art. 6
In vigore dal 17 mag 1988
In attesa delle decisioni previste rispettivamente all', punto 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti norme transitorie:
- gli Stati membri controllano che le sostanze o i prodotti che godono di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato siano conformi alle esigenze dell', punto 3. Essi comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, il risultato di questo esame;
- sulla base di questo risultato, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 11 della direttiva 85/358/CEE, stabilisce, se necessario, un elenco provvisorio di prodotti o di sostanze che possono essere utilizzati ai fini della presente direttiva, nonché le condizioni e i mezzi di cui all', punto 2.
Gli animali trattati con i prodotti o le sostanze di cui all'elenco o agli elenchi provvisori e le carni di tali animali non potranno costituire oggetto di ostacoli agli scambi.
La durata di validità degli elenchi provvisori è limitata al 31 dicembre 1991.
Storico versioni
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