Art. 7
In vigore dal 17 mag 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
L', punto 1 e gli sono applicabili a decorrere dalla notifica (1) della presente direttiva.
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