Art. 5
In vigore dal 17 mag 1988
In deroga all', paragrafo 1 della direttiva 88/146/CEE e ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE, sono fissate, secondo la procedura prevista all' della direttiva 88/146/CEE, garanzie almeno equivalenti a quelle fissate dalle presente direttiva, cui devono soddisfare le importazioni da paesi terzi di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera o delle relative carni.
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