Art. 3
In vigore dal 17 mag 1988
1. Gli Stati membri vigilano affinché gli animali di cui all' siano spediti dal loro territorio verso quello di un altro Stato membro solo se:
a) sono state rispettate le condizioni generali della presente direttiva, in particolare il tempo d'attesa fissato a norma dell', lettera a), secondo trattino della direttiva 88/146/CEE e dell', punto 2 della presente direttiva;
b) quando trattasi di riproduttori a fine carriera, gli animali non sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all' della direttiva 81/602/CEE con uno dei prodotti autorizzati a norma dell', punto 1, lettera a) o b) o dell' durante il periodo d'ingrasso consecutivo all'arresto della loro attività di riproduttori.
2. Tuttavia, gli scambi di cavalli di gran pregio, in particolare di cavalli da corsa, da concorso, da circo o di cavalli destinati alla monta o a mostre, compresi i cavalli di dette categorie ai quali sono stati somministrati preparati per uso orale contenenti trembolone allilico ai fini indicati all', punto 1, lettera b), possono avvenire prima che sia trascorso il tempo di attesa, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste all' e sul certificato di accompagnamento degli animali siano annotate la natura e la data del trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:299:oj#art-3