Art. 4
In vigore dal 17 mag 1988
Senza pregiudizio dell'applicazione dei requisiti previsti dalla direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle cani fresche (2), ed in deroga all', primo comma della direttiva 81/602/CEE, gli Stati membri autorizzano gli scambi di carni provenienti da animali destinati alla riproduzione e da animali riproduttori a fine carriera che avrebbero potuto, in virtù dell', paragrafo 1 della presente direttiva, formare oggetto di scambi intracomunitari.
La stampigliatura comunitaria può tuttavia essere apposta sulle carni solo se gli animali sono stati macellati dopo la scadenza del tempo di attesa.
Storico versioni
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