Art. 2

In vigore dal 17 mag 1988
In deroga all' della direttiva 88/146/CEE, gli Stati membri autorizzano gli scambi di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera che, nel corso della loro carriera di riproduttori, siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all' della direttiva 81/602/CEE o autorizzano l'apposizione della stampigliatura comunitaria su carni provenienti da tali animali se sono state rispettate le seguenti condizioni: 1) Solo uno dei sottoelencati prodotti o sostanze è stato somministrato agli animali: a) per un trattamento terapeutico, l'estradiolo 17 B, testosterone e progesterone e derivati che all'idrolisi ricostituiscono facilmente il composto iniziale dopo riassorbimento nella zona di applicazione, che figureranno, in conformità dell' della direttiva 88/146/CEE, nell'elenco dei prodotti che sarà redatto nel rispetto delle altre condizioni previste all', paragrafo 1, lettere a) e b); b) per la sincronizzazione del ciclo estrale, l'interruzione di una gestazione indesiderata, il miglioramento della fertilità e la preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, le sostanze di cui all', paragrafo 1 della direttiva 81/602/CEE, purché i prodotti contenenti tali sostanze figurino in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all' della direttiva 81/146/CEE, previo parere del comitato dei prodotti farmaceutici veterinari e alle condizioni previste al seguente punto 2. 2) Nel caso di cui al punto 1, lettera b), - le condizioni di utilizzazione e, in particolare, le condizioni in cui tali prodotti vengono messi a disposizione degli allevatori, il periodo d'attesa necessario e le modalità di controllo di dette condizioni di utilizzazione sono fissati secondo la procedura prevista al punto 1, lettera b), - i mezzi d'identificazione degli animali sono definiti secondo la procedura prevista all' della direttiva 88/146/CEE. In attesa delle decisioni previste al punto 1, lettere a) e b), i prodotti la cui immissione sul mercato è già stata autorizzata restano autorizzati. 3) Nell'adottare gli elenchi di prodotti di cui al punto 1, che possono essere somministrati agli animali definiti al punto 1 e destinati agli scambi intracomunitari, vanno presi in considerazione i seguenti criteri: - possibilità di un controllo dell'impiego del prodotto conforme alle disposizioni della presente direttiva, - necessità di escludere i prodotti a liberazione prolungata o i sali o gli esteri aventi lunga emivita qualora si possa raggiungere lo scopo terapeutico usando prodotti che hanno emivita più breve e che, data la loro composizione, non agiscono come depositi, per impedire l'uso degli ormoni come fattore di crescita e ridurre il rischio dei residui, - necessità di escludere prodotti che comportino un periodo d'attesa superiore a 15 giorni dopo la fine del trattamento, - esistenza di reagenti e di materiale necessario ai metodi d'analisi per l'individuazione di residui che superino i limiti autorizzati. I prodotti autorizzati in conformità del precedente comma sono soggetti agli articoli da 24 a 50 della direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (1). 4) Il veterinario direttamente responsabile deve annotare su un registro almeno le seguenti informazioni: - natura del trattamento, - natura dei prodotti autorizzati, - data del trattamento, - identità degli animali trattati. Queste informazioni sono messe a disposizione della competente autorità dietro sua richiesta.
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