Art. 6

In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all' e il controllo della loro applicazione, nonché l'omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:301:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Direttiva (UE) 1988/301 — Testo vigente | Portale Normativo