Art. 8

In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti di specifiche tecniche e procedure di omologazione di cui all', paragrafo 2: - entro il 31 dicembre 1988 per gli apparecchi della categoria A dell'elenco dell'allegato I; - entro il 30 settembre 1989 per gli apparecchi della categoria B dell'elenco dell'allegato I; - entro il 30 giugno 1990 per gli altri apparecchi terminali della categoria C dell'elenco dell'allegato I. Gli Stati membri pubblicano e mettono in vigore le specifiche e le regole di omologazione alla scadenza della procedura di cui alla direttiva 83/189/CEE.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1988/301 — Testo vigente | Portale Normativo