Art. 5

In vigore dal 16 mag 1988
1. Entro la data di cui all', gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco di tutte le specifiche e procedure di omologazione esistenti per gli apparecchi terminali, nonché gli estremi della loro pubblicazione. Nel caso in cui le stesse non siano ancora pubblicate dagli Stati membri, questi ultimi provvedono affinché la pubblicazione abbia luogo entro le date indicate all'. 2. Gli Stati membri provvedono alla formulazione e la pubblicazione di qualsiasi altra specifica o procedura di omologazione riguardante gli apparecchi terminali destinati ad essere allacciati direttamente o indirettamente alla rete pubblica. Gli Stati membri comunicano alla Commissione dette specifiche e procedure in fase di progetto, in conformità con la direttiva 83/189/CEE e rispettando il calendario di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:301:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Direttiva (UE) 1988/301 — Testo vigente | Portale Normativo