Art. 7
In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di cui all' diano la possibilità ai loro clienti di risolvere, con preavviso massimo di un anno, i contratti di locazione o di manutenzione di apparecchi terminali, qualora siano stati stipulati ad una data in cui erano oggetto di diritti esclusivi o speciali.
Per gli apparecchi per i quali è necessaria l'omologazione, gli Stati membri grantiscono che tale possibilità sia posta in essere dalle imprese in questione non oltre le date di cui all'. Per gli apparecchi per i quali non è necessaria l'omologazione gli Stati membri provvedono affinché tale possibilità sia offerta entro la data di cui all'.
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