Art. 3
In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, di commercializzare, di allacciare e di installare gli apparecchi terminali quali definiti all' e di provvedere alla loro manutenzione.
Tuttavia essi hanno facoltà
- in mancanza di specifiche, di rifiutare l'allacciamento e l'installazione degli apparecchi terminali che non rispondono come comprovato da un parere circostanziato espresso dall'ente di cui all' ai requisiti fondamentali precisati all', punto 17, della direttiva 86/361/CEE;
- di esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchi terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.
Storico versioni
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