Art. 6
In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all' e il controllo della loro applicazione, nonché l'omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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