Art. 6

In vigore dal 9 nov 1987
1. Le decisioni che sono adottate dalle autorità competenti degli Stati membri, in virtù dei provvedimenti presi sulla base della presente direttiva, e che comportano il rifiuto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate. 2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti ritireranno l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci per via navigabile se accertano che non sono più soddisfatti i requisiti enunciati all', con riserva di fissare, se del caso, un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto. 3. Gli Stati membri garantiscono alle persone fisiche o alle imprese di cui alla presente direttiva la possibilità di fare valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2. CAPITOLO III Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli
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Art. 6 Direttiva (UE) 1987/540 — Testo vigente | Portale Normativo