Art. 3
In vigore dal 9 nov 1987
1. Le persone fisiche o le imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile devono soddisfare il requisito della capacità professionale, anche se appartengono ad un'associazione o sono membri di una cooperativa di battellieri, ai sensi dell', paragrafo 2, o se esercitano la loro attività esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile.
Se il richiedente è una persona fisica che non soddisfa il requisito summenzionato, le autorità competenti possono tuttavia autorizzarlo ad esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile, a condizione che egli indichi loro un'altra persona che soddisfi detto requisito e che diriga effettivamente e permanentemente l'attività di trasporto.
Se il richiedente è un'impresa ai sensi dell', paragrafo 2, una delle persone che dirige effettivamente e permanentemente l'attività di trasporto dell'impresa deve soddisfare il requisito della capacità professionale.
2. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze attestate dall'autorità o dall'organismo all'uopo designati da ciascuno Stato membro nelle materie elencate nell'allegato. Le conoscenze necessarie sono acquisite o mediante frequenza di corsi, o mediante esperienza pratica in un'impresa di trasporto per via navigabile, o attraverso la combinazione di entrambi i sistemi. Gli Stati membri possono dispensare i titolari di determinati diplomi del comprovare le loro conoscenze nelle materie che sono previste all'elenco riportato nell'allegato e che sono garantite dai diplomi stessi.
Previa constatazione delle conoscenze, un attestato è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma.
3. Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può dispensare dall'applicazione delle condizioni di cui sopra i trasportatori che effettuano trasporti esclusivamente sulle vie navigabili nazionali che non sono collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. L'esperienza pratica acquisita presso un'impresa di trasporto oggetto di una simile dispensa non dà diritto al rilascio dell'attestato di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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