Art. 1
In vigore dal 9 nov 1987
1. L'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali è disciplinato dalle disposizioni che gli Stati membri adottano conformemente alle norme comuni enunciate nella presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- professione di trasportatore di merci per via navigabile, l'attività di qualsiasi persona fisica o di qualsiasi impresa che, mediante un battello per navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto terzi, anche se questa attività è esercitata solo a titolo occasionale;
- imprese, le società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, nonché le associazioni o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalità giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti o i loro membri.
Storico versioni
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