Art. 4
In vigore dal 9 nov 1987
1. Gli Stati membri fissano le condizioni secondo cui l'attività può, in deroga all', paragrafo 1, essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi al massimo in casi particolari debitamente motivati, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che soddisfa le condizioni enunciate all'.
2. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono, in via eccezionale ed in casi particolari, autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività di trasporto da parte di una persona che non soddisfa il requisito di capacità professionale di cui all', ma che possiede un'esperienza pratica di almeno tre anni nella conduzione giornaliera di tale attività.
Storico versioni
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