Art. 5
In vigore dal 9 nov 1987
Le persone fisiche che possono provare di aver esercitato legalmente in uno Stato membro, anteriormente al 1o luglio 1990, la professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano i requisiti enunciati all', paragrafo 2 per ottenere l'attestato ivi previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:540:oj#art-5