Art. 12

In vigore dal 9 nov 1987
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAAKONSEN (1) GU n. C 351 del 24. 12. 1983, pag. 5. (2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 8. (3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 40. (4) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. (5) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37. (1) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2. ALLEGATO ELENCO DELLE MATERIE CHE SONO PREVISTE ALL', PARAGRAFO 2 E CHE BISOGNA DAR PROVA DI CONOSCERE Le conoscenze da prendere in considerazione per accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco. Queste ultime devono essere specificate in modo dettagliato ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti. Esse devono risultare assimilabili da parte di persone che possiedono una formazione corrispondente al livello del diploma di fine studi della scuola dell'obbligo. A. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che intendono effettuare unicamente trasporti nazionali 1. Diritto Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e che vertono in particolare: - sui contratti in genere, - sui contratti di trasporto, in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti), - sulle società commerciali, - sui libri di commercio, - sulle norme vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale, - sul regime fiscale. 2. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa - modalità di pagamento e di finanziamento, - calcolo dei prezzi di costo, - regime dei prezzi e delle condizioni di trasporto, - contabilità commerciale, - assicurazioni, - fatture, - ausiliari dei trasporti. 3. Accesso al mercato - disposizioni relative all'accesso alla professione e al suo esercizio, - regimi di noleggio, - documenti di trasporto. 4. Disposizioni e gestioni tecniche - caratteristiche tecniche dei battelli, - scelta del battello, - immatricolazione, - tempo accordato per le operazioni di carico e scarico (stallie) e controstallie. 5. Sicurezza - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione sulle vie navigabili, - prevenzione degli infortuni e provvedimenti da prendere in caso di infortunio o incidente. B. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali - le materie enumerate alla lettera A, - le disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile tra gli Stati membri e tra la Comunità e i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, nonché da convenzioni ed accordi internazionali, in particolare in materia di noleggio nonché in materia di prezzi e di condizioni di trasporto, - le pratiche e formalità doganali, - le principali normative sulla circolazione negli Stati membri.
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