Art. 15

In vigore dal 24 nov 1986
Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere approvati dall'autorità o registrati presso quest'ultima e soddisfare le condizioni di cui agli , salvo che sia concessa un'esenzione ai sensi dell', paragrafo 4, o dell'. Uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori a meno che l'animale sia stato legalmente importato e non si tratti di animale selvatico o randagio. Allo stabilimento fornitore può essere concesso un esonero generale o specifico da quest'ultima disposizione secondo modalità definite dall'autorità.
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Art. 15 Direttiva (UE) 1986/609 — Testo vigente | Portale Normativo