Art. 13

In vigore dal 24 nov 1986
1. In base alle richieste di autorizzazione, alle notifiche ricevute, nonché alle relazioni presentate, l'autorità di ogni Stato membro provvede a raccogliere e, per quanto possibile, a pubblicare periodicamente i dati statistici sull'utilizzazione di animili a fini sperimentali per quanto concerne: a) il numero e le specie di animali utlizzati in esperimenti; b) il numero di animali, suddivisi in categorie selezionate, utilizzati in esperimenti contemplati dall'; c) il numero di animali, suddivisi in categorie selezionate, utilizzati in esperimenti richiesti dalla legislazione. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il carattere riservato delle informazioni aventi un particolare interesse commerciale che sono comunicate in applicazione della presente direttiva.
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