Art. 8
In vigore dal 24 nov 1986
1. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia totale o locale.
2. Il paragrafo 1 non si applica allorché:
a) si ritiene che l'anestesia sia, per l'animale, più traumatica dell'esperimento stesso;
b) l'anestesia è incompatibile con il fine dell'esperimento. In questo caso, si devono adottare appropriate misure legislative e/o amministrative per garantire che nessun esperimento del genere sia effettuato senza necessità.
L'anestesia dovrebbe essere utilizzata nel caso di gravi lesioni che possano causare un forte dolore.
3. Se l'anestesia non è possibile, è necessario ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati così da assicurare, per quanto possibile, che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e l'animale non sia sottoposto a forti dolori, angoscia o sofferenze.
4. Sempreché tale azione sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.
Storico versioni
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