Art. 5
In vigore dal 24 nov 1986
Per quanto riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli animali, gli Stati membri devono provvedere affinché:
a)
tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e godano di un ambiente, di una certa libertà di movimento, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b)
qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un animale da esperimento sia ridotta al minimo;
c)
le condizioni fisiche in cui gli animali da esperimento sono allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri;
d)
il benessere e le condizioni di salute degli animali da esperimento vengano controllati da una persona competente, al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
e)
vengano adottate misure intese a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.
Per l'attuazione delle disposizioni delle lettere a) e b) gli Stati membri s'ispirano alle linee di indirizzo di cui all'alle-
gato II.
Storico versioni
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