Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 nov 1986
Per quanto riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli animali, gli Stati membri devono provvedere affinché: a) tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e godano di un ambiente, di una certa libertà di movimento, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un animale da esperimento sia ridotta al minimo; c) le condizioni fisiche in cui gli animali da esperimento sono allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri; d) il benessere e le condizioni di salute degli animali da esperimento vengano controllati da una persona competente, al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; e) vengano adottate misure intese a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati. Per l'attuazione delle disposizioni delle lettere a) e b) gli Stati membri s'ispirano alle linee di indirizzo di cui all'alle- gato II.
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