Art. 20

In vigore dal 24 nov 1986
Gli stabilimenti utilizzatori che allevano animali per esperimenti da eseguire nei loro locali devono richiedere una sola registrazione o approvazione ai sensi degli . Sono però tenuti a ottemperare alle disposizioni della direttiva relative agli stabilimenti di allevamento e agli stabilimenti utilizzatori.
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Art. 20 Direttiva (UE) 1986/609 — Testo vigente | Portale Normativo