Art. 24

In vigore dal 24 nov 1986
La presente direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare, misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti. In particolare, gli Stati membri possono esigere un'autorizzazione preliminare per esperimenti o programmi di lavoro notificati in base alle disposizioni dell', para- grafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:609:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Direttiva (UE) 1986/609 — Testo vigente | Portale Normativo